(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 2 del 10 gennaio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio del 17 maggio
1999  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che
ha  sostituito  il  regolamento  (CEE) n. 822/87 ed in particolare il
titolo II che detta disposizioni sul potenziale produttivo;
    Considerato  che  il  suddetto  regolamento  (CE)  n.  1493/99 si
applica a decorrere dal 1 agosto 2000;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/00  della  commissione del
31 maggio   2000   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1493/99;
    Considerato  che  l'Art.  16  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99
stabilisce che l'inventario del potenziale produttivo si completa con
l'emanazione  delle  disposizioni nazionali o regionali in materia di
potenziale  produttivo  di  cui al titolo II dello stesso regolamento
(CE);
    Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  regionale
25 febbraio  1998,  n.  053/Pres.,  con  cui  e'  stato  approvato il
regolamento  di  attuazione  in ambito regionale della disciplina del
potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite
recante  procedure  tecnico-amministrative  relative al trasferimento
dei  diritti  di reimpianto verso superfici destinate alla produzione
di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
    Visto il successivo decreto del presidente della giunta regionale
16 febbraio 1999, n. 048/Pres. con cui si sono apportate modifiche ed
integrazioni  al citato decreto del presidente della giunta regionale
n. 053/Pres. del 25 febbraio 1998;
    Visto  il  decreto  27 luglio  2000 del Ministero delle politiche
agricole  e forestali con il quale vengono attribuiti alle regioni ed
alle  province  autonome  gli  adempimenti procedurali delle norme di
attuazione  disciplinate  dal  titolo II,  capi I,  II, III, e IV del
regolamento  (CE)  n.  1493/99,  nonche' dai capi I, II, III e IV del
regolamento (CE) n. 1227/00;
    Ritenuto  pertanto  necessario,  alla luce della sopraevidenziata
evoluzione   della   normativa  comunitaria  e  statale  in  materia,
sostituire  il  citato  regolamento  regionale  di attuazione con una
nuova aggiornata disciplina regolamentare;
    Ritenuto  peraltro opportuno limitarsi a definire innanzitutto le
procedure  e  le  modalita'  di  attuazione delle norme di competenza
regionale  previste  al  titolo II,  capo I  del  regolamento (CE) n.
1493/1999  e  dai  capi I  e  II  del  regolamento (CE) n. 1227/2000,
considerata l'urgenza di dare seguito alle istanze presentate dopo il
1   agosto   2000,   riservandosi  di  regolamentare  con  successivi
provvedimenti la restante materia;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'Art.  45 della legge regionale
17 luglio  1992,  n. 20 e degli articoli 3 e 41 della legge regionale
11 maggio  1993,  n.  18,  la competenza alla costituzione e gestione
dell'inventario  viticolo  e'  attribuita  all'ERSA  che  la esercita
attraverso il servizio della vitivinicoltura;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  2025
dell'11 luglio   2000,   concernente   l'inventario   del  potenziale
produttivo del settore viticolo regionale;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  2463
dell'8 agosto  2000  con  la  quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni  alla  citata  deliberazione  della  giunta regionale n.
2025/2000;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Sentito  il  parere  del comitato dipartimentale per le attivita'
economiche  e  produttive  che  si  e'  espresso favorevolmente nella
seduta del 10 novembre 2000;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3625 del
24 novembre 2000;
Decreta:       E'  approvato  il  "Regolamento  di  attuazione  delle
procedure tecnico-amministrative in applicazione del regolamento (CE)
n.   1493/99  e  n.  1227/00  in  materia  di  potenziale  produttivo
viticolo",  nel  testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 dicembre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Udine il 21 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 61